TASSE E TRIBUTI

Contestazione di cartelle esattoriali

La cartella esattoriale rappresenta un atto amministrativo caratterizzata da evidenti finalità di riscossione tramite il ru olo. Tale incarico viene affidato al “concessionario”, il quale avrà l’onere di notificare il provvedimento esattivo ed, eventualmente, ad iniziare azioni esecutive o cautelari del credito ai danni del cittadino contribuente.

Il principio di esecutività del titolo legittima il concessionario a promuovere un pignoramento ai danni del destinatar io non prima di 60 giorni dalla notifica della citata cartella esattoriale, salvo determinati casi previsti dalla legge, ad esempio:

  1. pagamento della somma per l’intero;
  2. presentazione dell’istanza di rateizzo presso l’Ente della Riscossione;
  3. sospensione amministrativa;
  4. sospensione giudiziale;
  5. impugnazione della cartella esattoriale tramite la presentazione del reclamo.

È possibile contestare le cartelle esattoriali. Le motivazioni che possono portare a tale scelta sono diverse, le princip ali sono:

  1. vizi della prescrizione;
  2. decadenza della cartella;
  3. mancata indicazione degli elementi essenziali della cartella;
  4. mancata notifica dell’atto presupposto;
  5. mancata notifica della cartella.

Ricorso al prefetto contro le multe

Il ricorso al prefetto è uno dei modi per poter contestare una multa stradale che si ritiene ingiusta. Con tale ricorso si può ottenere l’annullamento della multa e, dunque, si potrà essere liberato dall’obbligo di dover pagare la sanzione. Il ricorso al prefetto contro una multa stradale presenta indubbi vantaggi. Innanzitutto, rispetto al ricorso al giudice d i pace (altro strumento di impugnazione della contravvenzione stradale), quello al prefetto è molto più economico, in quanto non occorre pagare alcun contributo unificato, se non l’eventuale invio della raccomandata nel caso in cui no n si presenti il ricorso personalmente. Altro vantaggio è la celerità: trattandosi di un ricorso di tipo amministrativo, n on occorrerà attendere i lunghi tempi della giustizia italiana, ma quelli più brevi propri di una procedura di questo tipo.

Il ricorso al prefetto può essere presentato solo se la sanzione in misura ridotta non è stata pagata; in caso contrario, l’impugnazione è inammissibile . All’interno del ricorso al prefetto è necessario indicare tutti gli esatti estremi del ve rbale che si vuole impugnare; anzi è opportuno allegare al ricorso una copia del verbale contestato.

Il ricorso al prefetto si redige in carta libera, senza particolari formalità. L’unica cosa necessaria è che nel corpo del r icorso sia esplicitamente manifestata la volontà di impugnare la multa, spiegando con chiarezza le motivazioni. È po ssibile allegare al ricorso non solo il verbale della multa ricevuta, ma anche ulteriore documentazione che possa com provare le proprie ragioni. Inoltre, è possibile inserire, tra le richieste avanzate, anche quella di essere sentito diretta mente dal prefetto.

Istanza di rateizzazione

La dilazione delle imposte rappresenta un istituto che media tra gli interessi dell’Amministrazione, tesi alla salvaguar dia della riscossione di crediti fiscali certi, e quelli del contribuente impossibilitati temporaneamente ad adempiere al l’intera obbligazione tributaria. In tema di tributi locali la competenza alla riscossione può essere attribuita al Comun e che, nel proprio regolamento adottato con delibera consiliare, disciplina le modalità di esazione ed anche di rateazi one delle somme dovute a seguito di notificazione di atti impositivi.

Il procedimento adottato dall’ente locale individua le regole per la concessione di dilazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria – in genere (ad esempio ICI, IMU, TARSU, TARES, TARI, eccetera) – derivanti da avvi si di accertamento, iscrizione in ruoli ordinari o iscrizione in ruoli con riscossione coattiva.

Il contribuente deve trovarsi in condizioni di obiettiva difficoltà rappresentata da tutto ciò che comporta una provvis oria carenza di liquidità finanziaria.

Si considerano, a titolo d’esempio, cause ostative al regolare adempimento tributario:

  • lo stato di salute proprio (o dei propri familiari) ovvero qualunque altra condizione che impedisca di svolgere la no rmale attività lavorativa;
  • la trasmissione ereditaria dell’obbligazione iscritta o non iscritta a ruolo, ovvero eventi imprevedibili provocati da f orza maggiore.

La rateizzazione del debito è solitamente concessa dall’Ente locale, prima dell’inizio delle procedure esecutive ed a s eguito dell’accoglimento dell’istanza, in un numero di rate dipendenti dalla entità della somma da calcolarsi con rifer imento all’importo richiesto dal contribuente.

I commi da 796 a 802, art. 1, della L. 27/12/2019, n, 160 (Legge di bilancio 2020), disciplinano, in assenza di regola mentazione da parte degli enti, la dilazione del pagamento delle somme dovute.

In particolare, su richiesta del debitore, l’ente concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un m assimo di 72 rate mensili, a condizione che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo le i ndicazioni come di seguito riportate:

  • fino a € 100,00 nessuna rateizzazione;
  • da € 100,01 a € 500,00 fino a 4 rate mensili;
  • da € 500,01 a € 3.000,00 da 5 a 12 rate mensili;
  • da € 3.000,01 a € 6.000,00 da 13 a 24 rate mensili;
  • da € 6.000,01 a € 20.000,00 da 25 a 36 rate mensili;
  • oltre € 20.000,00 da 37 a 72 rate mensili.

L’ente può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando u na durata massima di almeno 36 rate mensili per debiti di importi superiori a 6.000,01 euro.

Sulle somme il cui pagamento è stato dilazionato e/o rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari all’interess e legale in vigore alla data di presentazione all’Ente della richiesta da parte del contribuente. Solitamente è prevista l a decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza di due rate consecutive ed il residu o importo dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione.

Il contribuente che – trovandosi in comprovate difficoltà di ordine economico, ed in assenza di morosità relative a pr ecedenti dilazioni – intende avvalersi della possibilità di una dilazione di pagamento deve inoltrare specifica e motiv ata domanda all’Ufficio Tributi del Comune. La domanda dovrà contenere:

  1. l’indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
  2. l’esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso di pagamento, ca rtella esattoriale, avviso di accertamento, ecc.);
  3. per i carichi iscritti a ruolo di importo superiore a specifici limiti, la dettagliata motivazione (1) per la quale si chi ede la dilazione e/o rateizzazione del debito .

Rottamazione

La Definizione agevolata prevede la possibilità di estinguere i debiti iscritti a ruolo contenuti nelle cartelle di pagam ento, versando le somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali non si p agano gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge. Sono da aggiungere a quanto dovuto le somme m aturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio, spese per procedure esecutive e diritti di notifica.

Non rientrano nel beneficio della Definizione agevolata alcune tipologie di carichi, esclusi in ragione della loro natur a, e in particolare quelli riferiti a:

  • recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea;
  • crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

L’Agenzia delle entrate, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo della “rottamazione” per i quali il p iano dei pagamenti risulta in regola non darà seguito alle procedure esecutive già avviate, salvo che non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo. E non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive, mentre resteranno att ivi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della domanda.