COVID-19, divieto di allontanamento e titoli di viaggio: come comportarsi

12 Maggio 2020

Col Decreto Legge numero 9 del 2020, emanato in data 02 Marzo, il Governo stabilisce una serie di misure urgenti a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese, connesse all’emergenza epidemiologica COVID-19, tese perlopiù alla riduzione della diffusione del virus nel territorio nazionale e tra queste si impone un limite alla circolazione delle persone.

Tra queste disposizioni vi è l’articolo 28, il quale richiama l’articolo 1463 del Codice Civile sull’ impossibilità sopravvenuta della prestazione.
Pertanto vengono stabiliti che tutti i soggetti, che facciano parte delle seguenti categorie, abbiano diritto al rimborso:

  1. sottoposti a quarantena con sorveglianza attiva, ovvero permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza da parte dell’autorità sanitaria competente;
  2. residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio;
  3. risultati positivi al virus COVID-19;
  4. che abbiano programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio;
  5. che abbiano programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti;
  6. intestatari di titolo di viaggio, acquistati in Italia, avente come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica.

Coloro i quali rientrino in tali categorie, e vogliano ottenere il rimborso del titolo di viaggio, sono tenuti a comunicare al vettore, entro 30 giorni dalla conoscenza dei fatti di cui ai punti soprastanti, l’impossibilità di usufruire dalla prestazione, allegando la documentazione necessaria a comprovare la propria situazione.

Entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, il vettore è tenuto al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio, con un voucher pari all’importo versato da utilizzare entro 1 anno di tempo.
Tali disposizioni si applicano anche nei casi in cui l’oggetto della prestazione contrattuale sia un pacchetto turistico, ed in tale caso, l’organizzatore ha la facoltà di

offrire un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, o un voucher di importo pari a quanto speso.
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