BONUS RISTRUTTURAZIONE DEL 110 % ALCUNE INFORMAZIONI

22 Giugno 2020

Una tra le principali misure introdotte dal Decreto “Rilancio”, ovvero il Decreto Legge numero 34 del 2020, entrato in vigore dal 19 Maggio, viene disciplinata dall’articolo 119, con il quale si introducono una serie di incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici. 

Attraverso tali bonus, il Governo prova a raggiungere un duplice obiettivo, poiché si punta ad una ripresa economica, incentrando alcuni investimenti nel settore edilizio attraverso la garanzia di incentivi piuttosto consistenti che dovrebbero portare ad un elevata richiesta e quindi all’aumento dai consumi, contemporaneamente rispettando le politiche ambientali adottate nel corso degli ultimi anni, necessarie per una svolta green ed eco sostenibile del patrimonio immobiliare ed edilizio italiano.

Perciò nel comma 1 di tale disposizione si stabilisce che vi sia la possibilità di detrarre le spese documentate sviluppate tra Luglio 2020 e Dicembre 2021, fino al 110 %, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:

  1. interventi di isolamento termico delle superfici che interessano l’involucro di un edificio, su un ammontare complessivo delle  spese  non superiore a euro 60.000;
  2. interventi nei condomini e negli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati per il riscaldamento e la fornitura di acqua calda, con efficienza almeno pari alla classe A, su un ammontare complessivo delle spese  non  superiore  a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità  immobiliari  che compongono l’edificio;
  3. interventi ulteriori previsti dall’articolo 14 del Decreto Legge 63 del 2013, oltre all’installazione di impianti solari fotovoltaici, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad 1 degli altri interventi precedentemente elencati;
  4. installazione di strutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Nel comma 9 dello stesso articolo viene poi chiarito l’ambito di applicazione di tali incentivi, che potranno essere utilizzati:

  • dai condomini;
  • dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa;
  • dagli  Istituti autonomi  case  popolari (IACP) e dagli altri istituti, che rispettano i requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”;
  • dalle cooperative di abitazione a proprietà  indivisa,  per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e  assegnati in godimento ai propri soci.

Nell’articolo 121, al fine di estendere la platea dei possibili beneficiari di tali bonus, viene prevista un ulteriore modalità di retribuzione verso tali interventi, oltre alla detrazione fiscale, ovvero il credito d’imposta. 

Quest’ultimo consiste in un credito che il contribuente ha nei confronti dello Stato o di altri enti pubblici che hanno poteri impositivi-tributari, perciò può essere utilizzato al fine di risanare debiti pregressi nei confronti dell’erario, diminuire le imposte dovute oppure chiederne un rimborso, generalmente nell’ambito della dichiarazione dei redditi.

 Il contribuente è tenuto a richiedere che l’importo venga trasformato in credito d’imposta, a patto che venga rilasciato il visto di conformità, e questo successivamente può essere ceduto ad altri soggetti, come istituti di credito o altre società di intermediazione finanziaria. Si stabilisce inoltre la stessa ripartizione in quote annuali, con le stesse modalità della detrazione, e che la quota di credito non utilizzata nell’anno non possa essere usufruita negli anni successivi e non possa essere rimborsata.

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Federconsumatori Milano e Fisac CGIL Milano  anche al fine di supportare gli iscritti e i consumatori, in un’ottica di sinergia, valuteranno l’opportunità di costituire uno sportello specifico per fornire le prime indicazioni utili.